Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Iter
La domanda motivata deve essere presentata:
- per le somme in riscossione ordinaria, prima della scadenza del termine di pagamento del tributo
- per le somme in riscossione coattiva, entro la scadenza del termine di pagamento del provvedimento coattivo.
Ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 796, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensile, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
- fino a 100,00 € nessuna rateizzazione
- da 100,01 a 500,00 € fino a quattro rate mensili
- da 500,01 a 3.000,00 € da cinque a dodici rate mensili
- da 3.000,01 a 6.000,00 € a tredici a ventiquattro rate mensili
- da 6.000,01 a 20.000,00 € da venticinque a trentasei rate mensili
- oltre 20.00,00 € da trentasette a settantadue rate mensili.
In caso di inadempienze del contribuente nel pagamento delle rate, il Comune può prendere provvedimenti come il decadimento del beneficio della rateizzazione.
Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 11:47.43