Designare i rappresentanti di lista

Designare i rappresentanti di lista

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica (facoltà prevista dal Legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista potrebbero non conoscere direttamente le persone incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni, nel qual caso i delegati si avvarranno di persone di propria fiducia che possano effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome), due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell’esercizio della funzione, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.

La designazione:

  • non è obbligatoria, poiché a tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali
  • può essere fatta per una o per tutte le sezioni elettorali
  • viene fatta con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare rappresentanti e se la designazione viene fatta per più sezioni con un unico atto allora vanno presentati, contestualmente, tanti estratti dell'atto di designazione, debitamente autenticati, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati
  • deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: 
    • i notai stessi
    • i giudici di pace
    • i cancellieri
    • i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale
    • i segretari delle procure della Repubblica
    • i presidenti delle province
    • i sindaci
    • gli assessori comunali e provinciali
    • i presidenti dei consigli comunali e provinciali
    • i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
    • i segretari comunali e provinciali
    • i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia
    • i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità.
  • può essere presentata:
    • entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al Segretario comunale (o al funzionario dallo stesso delegato) che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi Presidenti di Seggio
    • il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell’inizio della votazione, direttamente al Presidente del Seggio.
  • L’atto di designazione non richiede autenticazione quando sia firmato digitalmente da uno dei delegati (o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente) e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata

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Approfondimenti

Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione

I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:

  1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni
  2. possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni
  3. possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all’ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà. I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall’ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio. È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione

I rappresentanti delle liste dei candidati, come accennato nel paragrafo 3, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

Sanzioni previste per i rappresentanti di lista presso la sezione

Il Presidente del Seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni. I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032,00 a 2.065,00 € ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 6.

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Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 16:59.44