I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica (facoltà prevista dal Legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista potrebbero non conoscere direttamente le persone incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni, nel qual caso i delegati si avvarranno di persone di propria fiducia che possano effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome), due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell’esercizio della funzione, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.
La designazione:
- non è obbligatoria, poiché a tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali
- può essere fatta per una o per tutte le sezioni elettorali
- viene fatta con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare rappresentanti e se la designazione viene fatta per più sezioni con un unico atto allora vanno presentati, contestualmente, tanti estratti dell'atto di designazione, debitamente autenticati, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati
- deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali:
- i notai stessi
- i giudici di pace
- i cancellieri
- i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale
- i segretari delle procure della Repubblica
- i presidenti delle province
- i sindaci
- gli assessori comunali e provinciali
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia
- i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità.
- può essere presentata:
- entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al Segretario comunale (o al funzionario dallo stesso delegato) che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi Presidenti di Seggio
- il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell’inizio della votazione, direttamente al Presidente del Seggio.
- L’atto di designazione non richiede autenticazione quando sia firmato digitalmente da uno dei delegati (o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente) e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata
Approfondimenti
I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:
- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni
- possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni
- possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.
In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all’ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.
In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà. I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall’ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio. È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti delle liste dei candidati, come accennato nel paragrafo 3, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).
Il Presidente del Seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni. I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032,00 a 2.065,00 € ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 6.