Pagare l'imposta di bollo

Marca da bollo

Per le istanze trasmesse per via telematica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. a, l’articolo 3 prevede che l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di 16,00 € a prescindere dalla dimensione del documento ed è assolta in modo virtuale in forza dell'autorizzazione n° 146054 del 16/12/2011 rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Il pagamento corrispondente al valore dell’imposta (16,00 €) potrà quindi essere effettuato direttamente sullo sportello telematico utilizzando la piattaforma tecnologica PagoPASe hai bisogno di aiuto, consulta la guida veloce.

Approfondimenti

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:

[Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto]

Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

Art. 21. 
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà  di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini  suindicati  e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 
Art. 27-bis.
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 82:

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società] sono esenti dall'imposta di bollo.

Gli elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI possono essere consultati ai seguenti link:

Gli enti del terzo settore sono individuati dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 4:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:53.48