Versare il canone unico patrimoniale e mercatale

Descrizione

Versare il canone unico patrimoniale e mercatale

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. 

Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):

  • canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) 
  • tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
  • diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
  • imposta comunale sulla pubblicità (ICP).

É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto del canone è:

  • l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Approfondimenti

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è così determinato:

  • per l'occupazione di suolo pubblico (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 824) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione
  • per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Il versamento del canone verrà richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

Il pagamento avviene attraverso la piattaforma digitale di PagoPA.

Sono esonerati dal pagamento ai sensi del Decreto legge 19/05/2020, n. 34, art. 181:

  • pubblici esercizi: esonerati dal 01/05 al 31/10/2020
  • mercato: esonerati dal 01/03 al 30/01/2020.

Ai sensi del Decreto legge 14/08/2020, n. 104, art. 109:

  • pubblici esercizi: esonerati dal 31/10 al 31/12/2020.

Ai sensi della Legge 17/07/2020, n. 126, art. 109 bis:

  • mercato: esonerati dal 30/04 al 15/10/2020.

Ai sensi dell'informativa di giunta 02/03/2021, n. 33:

  • mercato: esonerati dal 16/10 al 31/12/2020.

Ai sensi del Decreto legge 28/10/2020, n. 137, art. 9 ter:

  • pubblici esercizi: esonerati dal 01/01 al 31/03/2020
  • mercato: esonerati dal 01/01 al 31/03/2020.

Ai sensi del Decreto legge 22/03/2021, n. 41, art. 30:

  • pubblici esercizi: esonerati dal 31/03 al 30/06/2020
  • mercato: esonerati dal 31/03 al 30/06/2021.

Ai sensi Legge 21/05/2021, n. 69:

  • pubblici esercizi: esonerati dal 01/07 al 31/12/2021
  • mercato: esonerati dal 01/07 al 31/12/2021
  • i banchi delle fiere non rientrano in queste esenzioni.

Ai sensi del Decreto legge 25/05/2021, n. 73:

  • giostre e circhi: esonerati dal 01/01 al 31/08/2021.

Ai sensi della Legge 23/07/2021, n. 106

  • giostre e circhi: esonerati dal 01/09 al 31/12/2021.

Ai sensi della Legge 30/12/2021, n. 234

  • pubblici esercizi: esonerati dal 01/01 al 31/03/2022
  • mercato: esonerati dal 01/01 al 31/03/2022.

Ai sensi del Decreto legge 27/01/2022, n. 4, art. 8 comma 3

  • giostre e circhi: esonerati dal 01/01 al 30/06/2022.

Per l'occupazione delle aree destinate a mercati e fiere con giostre e caravan, la gestione è in capo al Comune di Castel Goffredo. Per informazioni contattare l'ufficio tributi del Comune:

  • 0376777250 ( tutte le mattine dalle 08:30 alle 12:30)
  • referente: rag. Giusy Sottolano 
  • email: giusy.sottolano@comune.castelgoffredo.mn.it

Per le altre entrate (ex cosap, ex dpa, ex icp) consulta abaco SPA.