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Applicazione dell'imposta municipale propria

Descrizione

Articolo 5 - riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 

  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
  2. l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6/06/2001, n. 380. Rappresentata, a titolo semplificativo, dalle seguenti condizioni:

    - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;

    - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

    - edifici per i quali è stata ammessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

    - mancata disponibilità di servizi igienici;

    - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati. 

  3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 
  4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

     a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

    b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 28/12/2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti e condizioni di cui al comma 2. 

  5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica alla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
  6. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
  7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dal Comune. 

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