Descrizione
Articolo 5 - riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6/06/2001, n. 380. Rappresentata, a titolo semplificativo, dalle seguenti condizioni:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata ammessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancata disponibilità di servizi igienici;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
- Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 28/12/2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti e condizioni di cui al comma 2.
- In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica alla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
- Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
- La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dal Comune.